Il Tribunale di espropriazione ha invece ammesso la legittimazione passiva dello Stato annotando che l'ente pubblico, in quanto promotore dell'opera della quale è proprietario, è responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti per gli eventuali danni causati dall'occupazione abusiva dei loro beni da parte della ditta appaltatrice. E. Adito dallo Stato, con sentenza 2 febbraio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata nella misura in cui aveva respinto l'eccezione di perenzione delle pretese, disponendo nel contempo la retrocessione degli atti al presidente dell'istanza inferiore per un nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria.