Il Cantone ha postulato la reiezione della domanda con risposta 19 dicembre 1996, sostenendo in breve che la soppressione temporanea di uno degli accessi ai posteggi del ristorante si configurava alla stregua di un normale inconveniente di cantiere per il quale non era dovuta indennità di sorta. All'udienza di sopralluogo del 10 aprile 1997 gli istanti hanno ribadito le proprie pretese, specificando che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva occupato i posteggi riservati agli avventori del ristorante sul mapp. __________ e sul vicino mappale __________;