{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-16_2001-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17151&nX40_KEY=4930905&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b22c6aacfb516b993caff4e7250ae55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:46:51", "Checksum": "46b65a237342046cf538130226c942f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA ben guardare, un'eccezione alla disciplina imposta dall'art. 73 Lespr va fatta anche in materia di retrocessione e di ammissibilità di pretese d'indennità tardive. In questo genere di vertenze che vedono il privato agire nei confronti dell'ente pubblico appare senz'altro corretto far assumere all'attore il rischio di causa anche con riferimento agli oneri processuali, come avviene in qualsiasi altra procedura amministrativa. Le ragioni di questa impostazione vanno ricercate proprio nella particolare posizione di promotore dell'azione in cui viene a trovarsi il privato. L'espropriato in via formale viene citato in giudizio suo malgrado, contro la sua volontà, e va quindi tutelato anche dal profilo dei costi, che devono essere assunti da colui che esercita il diritto di espropriazione (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 5 ad art. 114 LFespr). In caso di retrocessione e di pretese d'indennità tardive il privato si trova invece nella situazione inversa: non subisce il processo, ma lo propone a salvaguardia dei propri interessi. Con il risultato di doversi sopportare le spese e, all'occorrenza, le ripetibili provocate dalla sua iniziativa se perde la causa, in particolare se inoltra tardivamente pretese di risarcimento in mancanza dei presupposti per l'esercizio posticipato di tale diritto. Questa conclusione collima peraltro con la volontà del legislatore cantonale di allinearsi perfettamente alle soluzioni adottate a livello federale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione del 9 luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613). La mancanza nella Lespr di una norma identica agli art. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr è dovuta unicamente al fatto che queste ultime disposizioni sono state inserite nel diritto federale in via di revisione posteriormente all'entrata in vigore della normativa cantonale (vedi FF 1970, vol. I, p. 774; RU 1972 p. 1076 e 1086), che in tema di spese di procedura e ripetibili (art. 73) si presenta ancora nella versione originaria del 1971 coniata dalla commissione della legislazione (cfr. il relativo rapporto in RVGC 1970, sessione ordinaria autunnale, p. 1634 e 1651).\nIl ricorso dello Stato merita pertanto accoglimento.\n4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso di __________ e __________ deve essere respinto, mentre il gravame dello Stato va accolto con la conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso postulato dall'insorgente.\nLa regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono comunque applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La tassa di giustizia viene dunque posta interamente a carico di __________ e __________, senza alcuna assegnazione di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 1, 32, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso di __________ e __________ è respinto.\n2. Il ricorso dello Stato del Canton Ticino è accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del Tribunale di espropriazione della giuri- sdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:\n\"La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 750.-, so- no poste a carico di __________ e __________ in solido.\nNon si assegnano ripetibili.\"\n3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di __________ e __________ in solido.\n|\n4. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\nTribunale di espropriazione, 6900 Lugano. |\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}