{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-16_2001-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17151&nX40_KEY=4930905&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b22c6aacfb516b993caff4e7250ae55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:46:51", "Checksum": "46b65a237342046cf538130226c942f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe testimonianze raccolte dal primo giudice indicano che l'occupazione del mapp. __________ - intesa come invasione dell'area esclusa secondo i piani pubblicati da interventi espropriativi - è iniziata nel mese di giugno del 1996, allorquando la ditta __________ ha depositato sul fronte settentrionale del posteggio alcuni macchinari, in particolare un rullo e una ruspa (cfr. audizioni 6 dicembre 1999 di __________ e __________). In settembre la situazione sarebbe poi peggiorata a cagione della posa di una baracca di cantiere e della presenza di ulteriori macchine da cantiere (in tal senso, con sfumature diverse, si sono pronunciati i testi __________, __________ e __________; cfr. verbali del 6 dicembre 1999).\nA fronte di simili emergenze non si può che condividere l'opinione del Tribunale di espropriazione secondo cui il termine di perenzione previsto dall'art. 32 cpv. 2 Lespr è iniziato a decorrere nel giugno del 1996. È in effetti a quell'epoca, posteriore all'anticipata immissione in possesso della superficie necessaria alla realizzazione della rotonda, che sono avvenute le prime occupazioni del fondo non previste dai piani pubblicati, azioni che i locatari del mapp. 93 erano senz'altro in grado di interpretare siccome costitutive di un'espropriazione temporanea dei loro diritti personali. Il fatto che la situazione sia degenerata solo in settembre rendendo evidente il danno aziendale che stava provocando non è determinante. Decisiva, in concreto, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di perenzione, è la percezione di una situazione che prestando la dovuta attenzione non può che configurarsi alla stregua di una menomazione dei propri diritti, non la cognizione del danno quanto a natura e caratteristiche essenziali, ossia la conoscenza di tutti gli elementi di fatto necessari alla formulazione e alla motivazione di una domanda di risarcimento. Preso atto dei primi stazionamenti di macchinari sull'area di posteggio riservata agli avventori del Ristorante __________, i coniugi __________ potevano senz'altro rendersi conto che il cantiere si stava espandendo ed era iniziata un'occupazione temporanea del terreno ai sensi dell'art. 1 Lespr.\nNe segue che il 25 novembre 1996 il diritto dei conduttori del mapp. __________ di __________ di notificare pretese di indennità tardive era perento da circa due mesi. In quanto volta a contestare siffatta conclusione l'impugnativa di __________ e __________ si avvera dunque infondata.\n3. Contrariamente al diritto federale (cfr. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr), la legge di espropriazione cantonale non prevede un regime speciale per la ripartizione di spese e ripetibili nelle procedure avviate a seguito di domande di retrocessione o di pretese tardive di indennità. L'art. 73 Lespr si limita infatti ad evocare indistintamente il principio secondo cui le spese di procedura sono di norma interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di espropriazione può nondimeno ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili (art. 73 cpv. 2 Lespr).\nQuesta regola non ha però valenza assoluta. Da tempo questo Tribunale ha infatti stabilito che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale, disciplinati dalla Lespr al pari di quelli di tipo formale (cfr. art. 1 cpv. 2 Lespr), le spese e le eventuali ripetibili vanno ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario ha diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82)."}