{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-16_2001-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17151&nX40_KEY=4930905&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b22c6aacfb516b993caff4e7250ae55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:46:51", "Checksum": "46b65a237342046cf538130226c942f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDopo aver stabilito che __________ e __________, quali titolari di diritti personali su fondi espropriati in via formale, avevano effettivamente la facoltà di postulare un risarcimento espropriativo e che il Cantone, in quanto ente espropriante, aveva la legittimazione per sostenere la lite, questo Tribunale ha constatato innanzi tutto che le pretese fatte valere dipendevano da un'occupazione temporanea non prevista dai piani d'esproprio pubblicati, ipotesi contemplata all'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr. Il termine di perenzione di tre mesi di cui all'art. 32 cpv. 2 Lespr non ha quindi iniziato a decorrere dal momento in cui gli espropriati avevano conosciuto il danno come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione partendo dal presupposto errato di una fattispecie retta dall'art. 32 cpv. 1 lett. c Lespr, ma dal giorno in cui gli interessati, facendo prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avevano potuto rendersi conto che l'agire delle imprese di costruzione incaricate dallo Stato era costitutivo di un'espropriazione temporanea dei loro diritti personali sui mapp. __________ e __________ di __________. Donde il rinvio dell'incarto al primo giudice per accertare le circostanze fatidiche e con esse il dies a quo del termine di perenzione, allo scopo di determinare se le pretese erano state infine notificate tempestivamente.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 23 febbraio 2001 dopo aver raccolto numerose prove documentali e testimoniali.\nAssodato che tra aprile e maggio 1996 lo Stato aveva preso anticipato possesso dei settori dei mapp. __________ e __________ dedotti in esproprio formale, il primo giudice ha accertato inoltre che a far tempo dal 14 giugno 1996 una parte non espropriata della part. __________ era stata utilizzata per il deposito di un escavatore e di un rullo compressore da parte di una delle imprese incaricate dei lavori. Ne ha quindi dedotto che con quell'invasione è iniziato a decorrere il termine di perenzione sancito dall'art. 32 cpv. 2 Lespr, poiché i conduttori del fondo, che certamente erano sempre in loco dovendo assicurare la gestione continua del ristorante __________, non potevano ignorare che il loro diritto di utilizzare il terreno a scopo di posteggio era stato menomato dalla presenza delle macchine da cantiere. Donde la perenzione certa delle pretese notificate il 25 novembre 1996, che il Tribunale di espropriazione ha dichiarato improponibili ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia (fr. 350.-), le spese (fr. 400.-) e le ripetibili (fr. 500.-).\nG. Avverso questo giudicato entrambe le parti in causa sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo.\na) Con gravame 21 marzo 2001 __________ e __________ hanno contestato le conclusioni cui è pervenuta la prima istanza sulla scorta delle testimonianze acquisite dopo la retrocessione degli atti disposta da questo Tribunale.\nÈ ben vero che con il loro accordo nel giugno del 1996 la ditta Ferrari aveva depositato un rullo e una ruspa nella parte settentrionale del mapp. 93, ma è altrettanto vero che questa occupazione avveniva solo in caso di necessità e che di rimando l'impresa si era sempre impegnata a mantenere sgombro il resto del posteggio a beneficio dei clienti del ristorante. Questa situazione - hanno soggiunto i ricorrenti - è bruscamente mutata in settembre, allorquando sono iniziati i lavori in prossimità del ristorante ed il posteggio è stato invaso dai macchinari di cantiere, privando l'esercizio pubblico di aree di sosta per i propri clienti. In sostanza, a mente degli insorgenti il termine di perenzione dell'art. 32 cpv. 2 Lespr ha preso avvio nel settembre 1996, per cui le pretese sono state notificate tempestivamente.\nI ricorrenti hanno reclamato per finire maggiori ripetibili, chiedendo che l'indennità di patrocinio venga fissata in fr. 3'000.- tenuto conto della mole di lavoro ingenerata dalla procedura.\nb) Mediante ricorso 23 marzo 2001 lo Stato ha invece censurato l'aggravio di spese, tassa di giustizia e ripetibili.\nSecondo il Cantone l'art. 73 Lespr non torna applicabile ai contenziosi sorti in tema di ammissibilità di pretese tardive. Cosi come previsto a livello federale, gli oneri processuali andrebbero ripartiti in funzione della soccombenza e nell'evenienza concreta sarebbero da porre integralmente a carico dei coniugi __________.\nH. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nLe parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nI ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti, completati dalla recente istruttoria esperita in prima istanza, senza procedere ad ulteriori assunzioni di prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Nella sua sentenza del 2 febbraio 1999 questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il caso all'esame si configura alla stregua di un'occupazione temporanea di fondi non prevista dai piani di espropriazione pubblicati (art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr), fattispecie che consentiva la presentazione di pretese d'indennità tardive entro tre mesi dal momento in cui ha avuto inizio l'occupazione, rispettivamente dal momento in cui gli i locatari dei mapp. 93 e 105, prestando l'attenzione suggerita dalle circostanze, hanno avuto contezza della menomazione dei loro diritti personali."}