{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-16_2001-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17151&nX40_KEY=4930905&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b22c6aacfb516b993caff4e7250ae55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:46:51", "Checksum": "46b65a237342046cf538130226c942f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2001 50.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 21 marzo 2001 di __________ e __________, patr. dall'avv. __________\nb) 23/26 marzo 2001 dello __________ rappr. dal __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto siccome perente le pretese che __________ e __________, gerenti del Ristorante __________ di __________, hanno notificato nei confronti dello Stato del Canton Ticino a dipendenza dell'occupazione dei mapp. __________ e __________ RF di __________ durante i lavori di costruzione di una rotonda (\"rotonda est\") in territorio di __________; |\nviste le risposte:\n- 30 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione,\n- 2 maggio 2001 dello __________,\nal ricorso sub a);\n- 30 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione,\n- 3 maggio 2001 di __________ e __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________, __________ e __________ sono proprietarie in ragione di 1/3 ognuna del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 1146 situato a N dell'abitato di __________, lungo la strada cantonale __________. La costruzione di due piani ivi esistente ospita il Ristorante __________, un esercizio pubblico gestito da __________ e __________. Lo spazio circostante l'edificio è adibito a posteggio e viene utilizzato come tale soprattutto dagli avventori del ristorante.\nB. Nell'ottobre del 1995 lo __________ ha promosso la procedura di espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda est in territorio di __________, opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'asse stradale __________. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 120 mq ca. del sub. d della part. __________, ovvero una parte dell'area di posteggio del Ristorante __________.\nL'ente pubblico ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° maggio 1996. Nel mese di giugno dello stesso anno sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda.\nC. Il 25 novembre 1996 __________ e __________ hanno inoltrato una notifica di pretese ex art. 32 Lespr al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina. I gerenti del Ristorante __________, constatato un calo della loro cifra d'affari in conseguenza dei lavori di costruzione della rotonda, hanno chiesto in sostanza il risarcimento del danno occorso.\nIl Cantone ha postulato la reiezione della domanda con risposta 19 dicembre 1996, sostenendo in breve che la soppressione temporanea di uno degli accessi ai posteggi del ristorante si configurava alla stregua di un normale inconveniente di cantiere per il quale non era dovuta indennità di sorta.\nAll'udienza di sopralluogo del 10 aprile 1997 gli istanti hanno ribadito le proprie pretese, specificando che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva occupato i posteggi riservati agli avventori del ristorante sul mapp. __________ e sul vicino mappale __________; fondo, quest'ultimo, adibito al posteggio di veicoli pesanti e da anni preso in locazione a tale scopo dalla proprietaria __________.\nIl 5 maggio 1997 __________ e __________ hanno notificato le proprie prove. Con osservazioni 12 giugno 1997 il convenuto ha di rimando eccepito l'intempestività delle pretese avanzate dalla controparte e la carenza di legittimazione passiva dello Stato, sollecitando l'emanazione di una decisione pregiudiziale in merito prima dell'esperimento dell'istruttoria.\nD. Il 15 luglio 1997 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sulle eccezioni sollevate dallo Stato, respingendole entrambe.\nAccertato il diritto dei locatori del Ristorante __________ ad inoltrare pretese di natura espropriativa, il primo giudice ha ritenuto che dai piani pubblicati con relative picchettazioni, cosi come dalla delimitazione dell'area di cantiere, non era oggettivamente possibile prevedere la situazione pregiudizievole (inaccessibilità al posteggio del mapp. __________) che si sarebbe effettivamente creata al momento dell'inizio dei lavori: donde la tempestività delle richieste notificate dagli istanti ai sensi dell'art. 32 Lespr.\nIl Tribunale di espropriazione ha invece ammesso la legittimazione passiva dello Stato annotando che l'ente pubblico, in quanto promotore dell'opera della quale è proprietario, è responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti per gli eventuali danni causati dall'occupazione abusiva dei loro beni da parte della ditta appaltatrice.\nE. Adito dallo Stato, con sentenza 2 febbraio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata nella misura in cui aveva respinto l'eccezione di perenzione delle pretese, disponendo nel contempo la retrocessione degli atti al presidente dell'istanza inferiore per un nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria."}