Per l'espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ lo Stato del Canton Ticino è condannato a versare ai proprietari del fondo l'importo di fr. 100'711.- con interessi al 5% dal 27 dicembre 1993 al 31 marzo 1996, al 4,5% dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, al 4% dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2000 e al 4,5% dal 1° gennaio 2001 in avanti. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato nella misura di fr. 750.- e per il resto a carico degli espropriati. 3. Lo Stato verserà agli espropriati fr. 900.- a titolo di ripetibili. | 4. Intimazione a: | | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario