Resta dunque da chiedersi se le restrizioni imposte nel 1983 sono costitutive di espropriazione materiale. A mente di questo Tribunale, il PR ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la parte settentrionale del mappale e nel complesso non ne ha compromesso lo sfruttamento in misura tale da privare i proprietari di una della facoltà discendenti dal loro diritto di proprietà. Li ha però limitati nell'esercizio di detto diritto con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale.