La legge sulle strade, nella versione originaria entrata in vigore il 1° luglio 1983, prevedeva che una volta pianificati nel piano direttore (art. 8) i tracciati delle strade cantonali venissero precisati nei piani generali (art. 11), i quali erano vincolanti per tutte le autorità e i privati (art. 16) previa approvazione da parte del Consiglio di Stato. La vecchia LE del 1973 sanciva d'altro canto l'obbligo per i comuni di indicare nei propri PR le vie di comunicazione (art. 16 cpv. 2 lett. c), segnatamente quelle contemplate dal piano regolatore delle strade cantonali (cfr.