Non è certo il caso del comune di Intragna, che quale titolare ed artefice del proprio piano di utilizzazione avrebbe potuto senz'altro mantenere il ruolo di parte convenuta nella causa promossa dalla CE __________ (RDAT II-1998 N. 34). D'altra parte, è solo per la posizione e gli impegni formalmente assunti dallo Stato in occasione della fatidica udienza del 15 giugno 1994 che il comune è stato estromesso dalla lite. Il ricorrente non può quindi invocare un uso distorto dell'istituto della chiamata in causa per sanare una situazione che egli stesso ha pensato bene di provocare. 4. Sussistenza dell'espropriazione materiale 4.1. Giusta l'art. 26 cpv.