Per ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato abbia un interesse legittimo all'esito della lite. In assenza di questo presupposto sancito dalla legge, il giudice amministrativo non può costringerlo ad intervenire in giudizio. In quest'ambito, determinante è dunque la sussistenza - in capo al chiamato - di un interesse personale, diretto e attuale verso l'esito della causa. Gli eventuali vantaggi ridondanti al chiamante da un intervento ad adiuvandum del terzo si avverano per contro del tutto irrilevanti. 3.2.