In concreto, la proprietà del mapp. __________ è cambiata due volte dopo l'introduzione della causa, dapprima per divisione ereditaria e poi per donazione, in entrambi i casi ex contractu e senza che l'alienante si riservasse la facoltà di conservare il credito di espropriazione materiale fatto valere in giudizio. Occorre quindi chiedersi se gli attuali proprietari, cui in virtù di quanto dianzi esposto spetta indubbiamente l'indennità di espropriazione materiale eventualmente assegnata in esito al procedimento avviato nel 1993, sono in qualche modo subentrati nel processo a coloro che l'hanno incoato.