2.4. Una volta creata la litispendenza __________ ed __________ __________, senza darne particolare avviso né alla controparte né al Tribunale di espropriazione, hanno sciolto la comunione ereditaria acquisendo la comproprietà del fondo in ragione di 1/2 ciascuno. In seguito __________ __________ ha ceduto la propria quota al figlio __________, che la detiene tuttora unitamente all'altro comproprietario, il fratello __________. Preso atto di questa situazione finale, il Tribunale di espropriazione ha stabilito in modo sbrigativo che gli attuali comproprietari del fondo erano i soli legittimati ad incassare eventuali indennità di esproprio.