Se il defunto non ha mai esercitato il diritto di rivendicare pretese per titolo di espropriazione materiale, questa facoltà viene quindi trasmessa ex lege alla comunione degli eredi e, salvo accordo contrario in sede di divisione, al soggetto che per finire acquisisce la titolarità del bene ritenuto gravato da espropriazione materiale. In caso di morte, così come in caso di negozio giuridico tra vivi, il credito di esproprio materiale resta insomma incorporato nel fondo colpito dall'evento e di regola segue i cambiamenti di proprietà che lo interessano indipendentemente dalle cause che li determinano. 2.3.