In un recente giudizio già pubblicato (vedi STA 12 settembre 2000 in re Ragazzi apparsa nella RDAT I-2001 N. 31) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo proprietario del fondo colpito. In effetti, se un simile diritto non è ancora stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario anche in assenza di un'esplicita cessione (di avviso diverso il Tribunale amministrativo __________, cfr. Zbl 10/2000 p. 551).