il mq x 341mq). Lo Stato ha sostenuto innanzi tutto che in virtù dell'art. 25 PAmm il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune di Intragna siccome titolare di un interesse legittimo all'esito del procedimento. In tema di legittimazione attiva l'insorgente ha invece criticato il primo giudice per non aver esperito accertamenti sufficienti ed aver seguito un ragionamento applicabile solo in materia di espropriazione formale, giungendo così a conclusioni errate. Quanto all'espropriazione materiale, il Cantone ha negato l'avverarsi di un simile evento in assenza di vincoli pianificatori suscettibili di esplicare effetti giuridici.