G. Avverso questo secondo giudicato lo Stato del Canton Ticino è insorto mediante ricorso 30 gennaio 2001 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale la reiezione dell'istanza di espropriazione materiale ed in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per accertare la legittimazione attiva degli attuali proprietari del fondo, rispettivamente per chiamare in causa il comune di Intragna. In via ancor più subordinata il ricorrente ha domandato di ridurre l'indennità d'esproprio materiale a fr. 32'395.- (fr. 95.- il mq x 341mq)