Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 29 dicembre 2000, dopo aver sentito ripetutamente le parti e dato loro modo, invano, di trovare un accomodamento bonale alla controversia. Preso atto della rinuncia all'espropriazione formale manifestata dallo Stato in sede di conclusioni scritte, la prima istanza ha accertato innanzi tutto che in caso di sussistenza dell'espropriazione materiale la relativa indennità sarebbe pertoccata a __________ e __________ __________, i quali avevano ricevuto il terreno in via di divisione ereditaria, rispettivamente di donazione, senza che i precedenti proprietari si fossero riservati l'incasso di eventuali risarcimenti espropriativi.