Dopo aver evidenziato le macroscopiche anomalie che avevano contraddistinto la procedura seguita dal primo giudice, questo Tribunale ha constatato in sostanza che le premesse di fatto e di diritto su cui si fondava la sentenza attaccata non erano corrette, segnatamente laddove reputava che la superficie espropriata fosse inclusa in zona R3, trascurava volutamente di affrontare il quesito a sapere se nel 1983 il fondo era stato colpito da espropriazione materiale e ammetteva senza remore la sola espropriazione parziale di tipo preventivo sollecitata dallo Stato, disattendendo peraltro i criteri d'estimo invalsi in materia di esproprio formale.