30'000.- per maggiori spese di costruzione, sostenendo che lo spostamento della strada cantonale a confine con la loro proprietà avrebbe generato un forte quanto pregiudizievole aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche sulla parte risparmiata dall'espropriazione. Per finire, gli espropriati hanno domandato a questo Tribunale di inserire nel dispositivo della sentenza l'obbligo per il Cantone di creare un accesso veicolare alla porzione restante della loro particella. E. Con sentenza 9 novembre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata e disposto la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.