Il Tribunale di espropriazione ha infine respinto siccome infondate le richieste risarcitorie avanzate dagli espropriati per titolo di espropriazione materiale temporanea, svalutazione della parte residua e maggiori oneri di costruzione. D. Il 25 agosto 1997 __________ ed __________ __________ hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento integrale delle indennità notificate in prima istanza. I ricorrenti hanno quindi preteso fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del terreno, annotando che nessuno dei cinque fondi presi in considerazione per l'estimo era paragonabile al ben più pregiato mapp.