{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa prevista circonvallazione stradale di Intragna non è mai stata inglobata nel PD (solo la tratta __________ -__________ è stata pianificata e precisata in un piano generale, cfr. rappresentazione grafica 11 del PD e scheda di coordinamento 12.19, peraltro sostituita nel 1998 dal complesso delle schede 12.25 e relativo piano speciale concernenti il PTVL) e non è mai stata oggetto di un piano generale ai sensi degli art. 11 ss. LStr. L'opinione dello Stato, secondo cui il tracciato ha sempre avuto valenza puramente indicativa e non ha inciso sullo statuto del mapp. __________, non può essere comunque accreditata. Intanto il ricorrente tralascia volutamente di considerare che il progetto viario non è stato semplicemente trascritto nel PR 83, ma ha condizionato in maniera decisiva tutta la pianificazione del comparto di __________ nel quale si trova il fondo. Appare infatti evidente che in assenza del prospettato asse stradale cantonale questa porzione di territorio confinante a sud con la strada esistente sarebbe stata assegnata interamente alla zona R3 e con ogni verosimiglianza non avrebbe neppure ospitato l'area di posteggio predisposta dal comune a ridosso dell'intersezione tra la futura cantonale e la principale per __________. Il progetto di circonvallazione ha quindi avuto effetti importanti tanto sull'assetto pianificatorio del settore toccato dal tracciato quanto di riflesso sulla situazione specifica della proprietà __________, che invece di ritrovarsi completamente inserita in zona R3 - con tutti i vantaggi derivanti da un simile collocamento - si è vista spaccata in tre e assegnata a zone di utilizzazione diverse (R3, NV e P). Il che ha pregiudicato l'edificabilità di tutta la sua parte meridionale. D'altra parte, come annota con estrema pertinenza il Tribunale di espropriazione, la tesi del Cantone è svilita dall'attitudine mutevole e a dir poco contraddittoria assunta dal ricorrente stesso in corso di procedura. Basti solo pensare al tentativo di espropriare 514 mq del fondo in via formale e preventiva (vedi la precedente sentenza di questo Tribunale del 9 novembre 1998), alle reiterate trattative bonali intavolate con i proprietari in vista dell'acquisto di quel sedime, all'idea di comperare dal comune lo spicchio di terreno posto a N-E del mapp. __________ per poi aggregarlo a quest'ultimo al fine di garantirgli un accesso, così come alle diverse, piccole varianti di tracciato elaborate a partire dal 1996 per ridurre al minimo il pregiudizio arrecato alla particella. Senza parlare del fatto che prima del 1999 lo Stato non ha mai revocato in dubbio la sussistenza di vincoli giuridicamente efficaci, mantenendo sino a quel momento una linea di condotta coerente sia con l'impegno di sostenere autonomamente la causa per tutte le limitazioni istituite a carico del mapp. __________ (compresa dunque quella derivante dall'inclusione di ca. 168 mq del fondo in zona P), sia con la volontà manifestata ininterrottamente di procedere al più presto alla realizzazione del nuovo tratto di strada cantonale (l'ultimo progetto relativo al \"futuro e definitivo tracciato stradale\" è stato presentato al sopralluogo del 26 luglio 1999).\nSe ne deve concludere, insieme al Tribunale di espropriazione, che i proprietari del mapp. __________ hanno certamente sofferto delle restrizioni che potrebbero aver ingenerato espropriazione materiale.\n4.4. Secondo i calcoli del tutto pertinenti esposti dal primo giudice, la porzione settentrionale del mapp. __________ comprendente i 617 mq inclusi in zona R3 è edificabile autonomamente sfruttando appieno i parametri edificatori concessi dal NAPR per quel tipo di zona. La parte meridionale di 747 mq si avvera invece inutilizzabile a fini edificatori. Contrariamente a quanto adduce il ricorrente, poco importa che prese singolarmente ed in astratto alcune componenti del settore posto a sud del prospettato asse stradale (l'area di 168 mq colpita dal vincolo P e lo spazio di 105 mq gravato dalla servitù di passo) possano risultare inedificabili a prescindere dal progetto stradale. La situazione va infatti valutata nel suo insieme, confrontando le attuali possibilità di sfruttamento del fondo con quelle che si sarebbero presentate in difetto di aggravi. Orbene, in quest'ultima evenienza il terreno sarebbe stato completamente attribuito alla zona R3 e la sua superficie interamente computabile in quella edificabile. Attualmente, il settore meridionale del fondo è viceversa inedificabile, vuoi per la presenza del tracciato stradale e del vincolo P, vuoi per la conformazione e la grandezza dello scorporo residuo attribuito alla zona NV, che non possiede nemmeno indici suscettibili di essere trasferiti (cfr. art. 29 NAPR).\nResta dunque da chiedersi se le restrizioni imposte nel 1983 sono costitutive di espropriazione materiale. A mente di questo Tribunale, il PR ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la parte settentrionale del mappale e nel complesso non ne ha compromesso lo sfruttamento in misura tale da privare i proprietari di una della facoltà discendenti dal loro diritto di proprietà. Li ha però limitati nell'esercizio di detto diritto con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale. Non solo per l'inedificabilità che ha colpito la proprietà nella misura di circa il 55%, ma anche per le difficoltà di edificazione che ha provocato a danno della porzione R3 posta a settentrione, privandola della garanzia di potervi accedere tramite lo sbocco sulla cantonale esistente a S e attualmente intavolato quale sub. b. Per poter edificare i proprietari dovranno insomma dimostrare di disporre di un accesso sufficiente ai sensi dei combinati art. 19 e 22 LPT.\n5. Indennità"}