{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).\nLa legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del \"Sonderopfer\"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).\nL'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 112 consid. 6b e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).\n4.2. Il momento determinante per stabilire se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT e il previgente art. 25 LE 1973) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di dicembre del 1983. A quell'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT), la LE del 19 febbraio 1973 e la legge sulle strade del 23 marzo 1983.\n4.3. Lo Stato sostiene che il progetto di strada principale delle __________ non è mai stato inserito in un piano regolatore o piano generale delle strade cantonali adottato conformemente alla legislazione sulle strade, per cui la sua presenza nel PR di Intragna ha sempre avuto valore soltanto indicativo e in nessun tempo ha generato una limitazione del diritto di proprietà costitutiva di esproprio.\nLa legge sulle strade, nella versione originaria entrata in vigore il 1° luglio 1983, prevedeva che una volta pianificati nel piano direttore (art. 8) i tracciati delle strade cantonali venissero precisati nei piani generali (art. 11), i quali erano vincolanti per tutte le autorità e i privati (art. 16) previa approvazione da parte del Consiglio di Stato. La vecchia LE del 1973 sanciva d'altro canto l'obbligo per i comuni di indicare nei propri PR le vie di comunicazione (art. 16 cpv. 2 lett. c), segnatamente quelle contemplate dal piano regolatore delle strade cantonali (cfr. art. 18 RLE), che sino al 1° luglio 1983 - giorno dell'entrata in vigore della LStr - costituiva lo strumento di pianificazione dell'utilizzazione delle strade cantonali giusta la pregressa legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso della strade cantonali del 17 gennaio 1951."}