{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto, la proprietà del mapp. __________ è cambiata due volte dopo l'introduzione della causa, dapprima per divisione ereditaria e poi per donazione, in entrambi i casi ex contractu e senza che l'alienante si riservasse la facoltà di conservare il credito di espropriazione materiale fatto valere in giudizio. Occorre quindi chiedersi se gli attuali proprietari, cui in virtù di quanto dianzi esposto spetta indubbiamente l'indennità di espropriazione materiale eventualmente assegnata in esito al procedimento avviato nel 1993, sono in qualche modo subentrati nel processo a coloro che l'hanno incoato. Tenuto conto della particolarità della fattispecie la risposta al quesito non può che essere positiva. In effetti, per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisogna ammettere che pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i due trapassi che avevano interessato il mapp. __________ di __________, gli odierni proprietari del fondo hanno perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti allorquando, il 15 giugno 2000, hanno presentato in proprio nome un allegato di conclusioni sollecitando il versamento a loro beneficio dell'indennità espropriativa rivendicata in causa. D'altra parte, nel solco di un caso giudicato in passato da questo Tribunale si può ritenere che il consenso del Cantone al subingresso non era necessario stante l'inapplicabilità dell'art. 110 cpv. 2 CPC in un ambito come quello amministrativo che dal profilo processuale tende a privilegiare la corretta attuazione del diritto materiale piuttosto che gli inutili formalismi (RDAT 1981 N. 30). Considerato poi che il ricorrente non ha eccepito alcunché a questo specifico riguardo, ben potendo risultargli indifferente il soggetto creditore in caso di condanna al pagamento di un'indennità d'esproprio, si può senz'altro concludere che il dispositivo 1 della decisione impugnata risulta corretto laddove attribuisce direttamente agli attuali proprietari il supposito risarcimento dovuto dallo Stato.\n3. Chiamata in causa\nDopo essersi impegnato a sostenere il procedimento per ogni vincolo istituito sul mapp. __________ compreso quello P di esclusiva pertinenza comunale ed aver così provocato la dimissione dalle lite del comune di Intragna (cfr. verbale udienza di conciliazione del 15 giugno 1994), lo Stato pretende ora che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune siccome titolare di un interesse legittimo all'esito del procedimento.\n3.1. Giusta l'art. 25 PAmm, applicabile al contenzioso espropriativo grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento. L'istituto della chiamata in causa è volto ad includere nel procedimento amministrativo persone che non potrebbero altrimenti parteciparvi in veste di parte per carenza di legittimazione (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 2 ad art. 14). Per ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato abbia un interesse legittimo all'esito della lite. In assenza di questo presupposto sancito dalla legge, il giudice amministrativo non può costringerlo ad intervenire in giudizio. In quest'ambito, determinante è dunque la sussistenza - in capo al chiamato - di un interesse personale, diretto e attuale verso l'esito della causa. Gli eventuali vantaggi ridondanti al chiamante da un intervento ad adiuvandum del terzo si avverano per contro del tutto irrilevanti.\n3.2. Come ricordato in narrativa, inizialmente il comune di Intragna è stato coinvolto nella procedura solo grazie alle scelte processuali operate dal primo giudice, che ricevuta la notifica di pretese 27 dicembre 1993 della CE __________ priva di indicazioni circa la parte convenuta l'ha intimata al comune decretando nel contempo l'avvio del procedimento di stima. In seguito lo stesso atto è stato però notificato anche al Cantone, che all'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 ha dichiarato di assumersi la lite per tutti i vincoli gravanti il mapp. __________, fermo restando l'impegno del comune a \"rifondere allo Stato l'indennità per il sedime necessario alla costruzione del posteggio\".\nA fronte di simili emergenze l'insorgente non può seriamente sostenere che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune di __________. Tale strumento processuale non va infatti impiegato per rimediare ad errori o inadempienze di qualsivoglia natura, ma serve unicamente ad includere nel procedimento soggetti che diversamente non potrebbero prendervi parte per mancanza di legittimazione. Non è certo il caso del comune di Intragna, che quale titolare ed artefice del proprio piano di utilizzazione avrebbe potuto senz'altro mantenere il ruolo di parte convenuta nella causa promossa dalla CE __________ (RDAT II-1998 N. 34). D'altra parte, è solo per la posizione e gli impegni formalmente assunti dallo Stato in occasione della fatidica udienza del 15 giugno 1994 che il comune è stato estromesso dalla lite. Il ricorrente non può quindi invocare un uso distorto dell'istituto della chiamata in causa per sanare una situazione che egli stesso ha pensato bene di provocare.\n4. Sussistenza dell'espropriazione materiale"}