{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.2. In un recente giudizio già pubblicato (vedi STA 12 settembre 2000 in re Ragazzi apparsa nella RDAT I-2001 N. 31) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo proprietario del fondo colpito. In effetti, se un simile diritto non è ancora stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario anche in assenza di un'esplicita cessione (di avviso diverso il Tribunale amministrativo __________, cfr. Zbl 10/2000 p. 551). Per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico.\nIn caso di trapasso di proprietà per successione il problema non si pone nemmeno, giacché gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Se il defunto non ha mai esercitato il diritto di rivendicare pretese per titolo di espropriazione materiale, questa facoltà viene quindi trasmessa ex lege alla comunione degli eredi e, salvo accordo contrario in sede di divisione, al soggetto che per finire acquisisce la titolarità del bene ritenuto gravato da espropriazione materiale.\nIn caso di morte, così come in caso di negozio giuridico tra vivi, il credito di esproprio materiale resta insomma incorporato nel fondo colpito dall'evento e di regola segue i cambiamenti di proprietà che lo interessano indipendentemente dalle cause che li determinano.\n2.3. Il 27 dicembre 1993 il diritto di far valere pretese legate alla presunta espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ spettava quindi alla comunione ereditaria composta da __________ e __________ __________. In realtà, la causa di espropriazione materiale che ci occupa è stata formalmente incoata dal proprietario precedente, ovvero dalla __________ formata da __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________, rispettivamente da __________ __________ munita di procura debitamente sottoscritta dai tre figli. Questa circostanza non è tuttavia suscettibile di inficiare il procedimento. Le comunioni ereditarie non hanno infatti né capacità di parte, né capacità processuale, cosicché soltanto i singoli eredi congiuntamente possono fungere da attori o da convenuti (art. 602 CC; DTF 116 Ib 449, 102 II 387). Dato che nell'evenienza concreta la procedura è stata avviata da quattro persone, di cui solo due (__________ed __________ __________) erano legittimate in quel momento a promuoverla validamente riunite in un litisconsorzio necessario, il primo giudice - in esito alla verifica dei presupposti processuali che era tenuto ad effettuare d'ufficio - avrebbe dovuto dichiarare subito irricevibile, per carenza di legittimazione attiva, l'istanza presentata dalle persone estranee alla lite in quanto estromesse dalla CE (____________________e __________ __________) ponendo a loro carico le spese siccome soccombenti.\n2.4. Una volta creata la litispendenza __________ ed __________ __________, senza darne particolare avviso né alla controparte né al Tribunale di espropriazione, hanno sciolto la comunione ereditaria acquisendo la comproprietà del fondo in ragione di 1/2 ciascuno. In seguito __________ __________ ha ceduto la propria quota al figlio __________, che la detiene tuttora unitamente all'altro comproprietario, il fratello __________.\nPreso atto di questa situazione finale, il Tribunale di espropriazione ha stabilito in modo sbrigativo che gli attuali comproprietari del fondo erano i soli legittimati ad incassare eventuali indennità di esproprio. Nel dispositivo del proprio giudizio ha quindi accordato ad __________ e __________ __________ il risarcimento che ha ritenuto di dover concedere per l'espropriazione materiale della part. __________.\nL'approccio al problema non è così semplice, ove solo si consideri che quanto accaduto in costanza di lite si configura in sostanza alla stregua di una successione particolare nell'ambito di un procedimento amministrativo, segnatamente di un'alienazione dell'oggetto litigioso, intesa come trasferimento del diritto che l'attore fa valere, pendente causa. La PAmm non prevede norme specifiche volte a regolamentare la successione nel procedimento amministrativo, limitandosi a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni del CPC (cfr. art. 24 PAmm). Gli art. 102 e 103 CPC operano dal canto loro una distinzione tra la successione a titolo universale e la successione a titolo particolare: nel primo caso (art. 102 CPC), il successore subentra nella procedura senza dover ottenere il consenso delle altre parti, nel secondo (art. 103 CPC) - riferito in particolare all'alienazione dell'oggetto litigioso - l'acquirente deve invece trovare l'accordo delle parti in causa, atteso che di principio il processo continua tra i contendenti originari e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti del titolare del diritto alienato (cfr. art. 110 CPC, cui rinvia l'art. 103 CPC)."}