{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto all'espropriazione materiale, il Cantone ha negato l'avverarsi di un simile evento in assenza di vincoli pianificatori suscettibili di esplicare effetti giuridici. All'epoca determinante non esisteva infatti alcun piano generale o piano regolatore delle strade cantonali adottato conformemente alla legislazione sulle strade e l'iscrizione del tracciato nel PR comunale aveva valenza puramente indicativa. D'altra parte, il percorso non incide sull'edificabilità del settore meridionale del mapp. __________ nella misura ritenuta nel giudizio impugnato: in effetti, sull'area colpita dal vincolo P istituito dal comune (mq 168) l'edificazione è già impedita da quella misura, sullo spazio gravato dalla servitù di passo (mq 105) è sempre stato impossibile costruire e ove non incombono restrizioni (mq 133) si possono sempre erigere piccoli manufatti.\nIl ricorrente ha contestato pure il calcolo dell'indennità esposto dal Tribunale di espropriazione. Solo la superficie interessata direttamente dal tracciato stradale, di 341 mq, verrebbe privata della sua componente edilizia conservando un valore residuo di fr. 20.- il mq, mentre il resto della parte meridionale del fondo (406 mq) non subirebbe alcuna svalutazione causale determinata dalla prevista opera stradale. Il valore edilizio pieno della proprietà non sarebbe d'altronde superiore a fr. 115.- il mq, atteso che nel 1983 a Intragna è stato compravenduto un mappale comparabile (no. 1016, zona NV) a fr. 109.- il mq, che nel 1982 alcuni fondi posti nella zona residenziale del vicino comune di Tegna sono stati pagati fr. 130.- il mq e che un calcolo alla rovescia impostato in modo corretto sulla base di un tasso di capitalizzazione del 6.5% per un'ipotetica costruzione e del 5% per il terreno porterebbe esattamente a quel risultato. Donde un'indennità di espropriazione materiale di fr. 95.- il mq (fr. 115.-/mq ./. fr. 20.-/mq) su 341 mq.\nH. Il Tribunale di espropriazione e i proprietari del mapp. __________ hanno proposto la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - in appresso. Il comune di Intragna si è limitato a far sapere che il nuovo PR in fase di adozione non contempla più il vincolo in zona __________.\nNelle memorie di replica e di duplica le parti si sono nuovamente avversate ribadendo le proprie tesi, allegazioni e domande.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, già completati in passato, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Legittimazione attiva\nIn tema di legittimazione attiva il Tribunale di espropriazione è giunto rapidamente alla conclusione che eventuali indennità per titolo di espropriazione materiale sarebbero state di spettanza di __________ ed __________ __________ nella loro veste di attuali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________.\nSulla scorta di una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton __________ il ricorrente afferma invece che la pretesa di indennizzo compete di principio al titolare del diritto colpito dalla restrizione costitutiva di esproprio materiale al momento della sua entrata in vigore ed in sede di replica evidenzia come nel caso di specie la causa sia stata addirittura promossa da un soggetto giuridico (__________) che allora non era neppure proprietaria del fondo.\n2.1. La documentazione prodotta dai resistenti comprova che i rapporti di proprietà concernenti il mapp. __________ di __________ hanno avuto la seguente evoluzione.\nNel 1983, al momento dell'entrata in vigore del PR di __________, proprietario unico del fondo era __________ __________ (1919).\nNel 1988 gli è subentrata la comunione ereditaria composta dalla moglie __________ (__________) e dai figli __________ __________ (1954), __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).\nNel settembre del 1992 __________ __________ è stato estromesso dalla __________.\nIl 1° ottobre 1993 gli eredi hanno sottoscritto un ulteriore contratto di estromissione e divisione in virtù del quale la part. __________ è stata assegnata in comunione ereditaria a __________ e __________ __________. Il trapasso è stato iscritto a RF il 21 dicembre seguente. Sei giorni dopo, segnatamente il 27 dicembre 1993, __________ __________ ha dato avvio alla causa di espropriazione materiale in nome e per conto della precedente CE proprietaria del fondo.\nNel giugno del 1998 __________ __________ e __________ __________ hanno sciolto la comunione ereditaria diventando comproprietari del fondo in ragione di 1/2.\nIl mese dopo __________ __________ ha donato la propria quota al figlio __________, che ha così acquisito la comproprietà del terreno accanto al fratello __________."}