{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-15_2001-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17150&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98734069ab997798338e4f7c9fade015"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:54", "Checksum": "56959498b412df5b700334a8898bdb32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 50.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nI ricorrenti hanno quindi preteso fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del terreno, annotando che nessuno dei cinque fondi presi in considerazione per l'estimo era paragonabile al ben più pregiato mapp. __________.\nGli insorgenti hanno inoltre richiesto fr. 85'000.- (fr. 100.-/mq) per il deprezzamento della frazione residua e fr. 30'000.- per maggiori spese di costruzione, sostenendo che lo spostamento della strada cantonale a confine con la loro proprietà avrebbe generato un forte quanto pregiudizievole aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche sulla parte risparmiata dall'espropriazione.\nPer finire, gli espropriati hanno domandato a questo Tribunale di inserire nel dispositivo della sentenza l'obbligo per il Cantone di creare un accesso veicolare alla porzione restante della loro particella.\nE. Con sentenza 9 novembre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata e disposto la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.\nDopo aver evidenziato le macroscopiche anomalie che avevano contraddistinto la procedura seguita dal primo giudice, questo Tribunale ha constatato in sostanza che le premesse di fatto e di diritto su cui si fondava la sentenza attaccata non erano corrette, segnatamente laddove reputava che la superficie espropriata fosse inclusa in zona R3, trascurava volutamente di affrontare il quesito a sapere se nel 1983 il fondo era stato colpito da espropriazione materiale e ammetteva senza remore la sola espropriazione parziale di tipo preventivo sollecitata dallo Stato, disattendendo peraltro i criteri d'estimo invalsi in materia di esproprio formale.\nDonde il rinvio dell'incarto al Tribunale di espropriazione per accertare in particolare se ed in qual misura il fondo era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 83 di __________, se sussistevano le premesse per concedere allo Stato un ampliamento dell'espropriazione ai sensi dell'art. 6 Lespr e chi era legittimato, tenuto conto degli svariati cambiamenti di proprietà che aveva subito il fondo a partire dal 1983, ad incassare le indennità espropriative se del caso dovute dallo Stato.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 29 dicembre 2000, dopo aver sentito ripetutamente le parti e dato loro modo, invano, di trovare un accomodamento bonale alla controversia.\nPreso atto della rinuncia all'espropriazione formale manifestata dallo Stato in sede di conclusioni scritte, la prima istanza ha accertato innanzi tutto che in caso di sussistenza dell'espropriazione materiale la relativa indennità sarebbe pertoccata a __________ e __________ __________, i quali avevano ricevuto il terreno in via di divisione ereditaria, rispettivamente di donazione, senza che i precedenti proprietari si fossero riservati l'incasso di eventuali risarcimenti espropriativi.\nDescritto nel dettaglio lo statuto pianificatorio conferito al mapp. __________ a far tempo dal 1973 sino all'entrata in vigore del PR __________ di __________, il giudice delle espropriazioni ha dato per certo l'avverarsi di un'espropriazione materiale richiamandosi alla definizione tradizionale di tale istituto scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale; in particolare, ha ritenuto che in assenza del progetto di circonvallazione il fondo - ben accessibile, urbanizzato, sito all'interno del PGC e vicino al nucleo - sarebbe stato senz'altro assegnato interamente alla zona R3, da un lato, e che il diniego di un indennizzo avrebbe comportato per i proprietari un sacrificio eccessivamente gravoso lesivo del principio di uguaglianza, dall'altro. A quest'ultimo proposito il Tribunale di espropriazione ha sottolineato che a dispetto del vincolo il mapp. __________ è rimasto sfruttabile in modo economicamente ragionevole, segnatamente nella sua parte settentrionale, edificabile autonomamente, ma è l'unico, tra quelli interessati dal tracciato stradale, ad aver subito una sensibile limitazione delle proprie potenzialità edilizie.\nQuanto al risarcimento dovuto ai proprietari, il primo giudice ne ha calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno del terreno (stimato in fr. 197.- il mq secondo le risultanze del metodo a ritroso confortate da una transazione posteriore al dies aestimandi) il suo valore residuo (fr. 20.- il mq) moltiplicato per la superficie compromessa dal vincolo (747 mq, ovvero tutta la porzione meridionale del fondo): in concreto, fr. 132'219.- con interessi a contare dal 27 dicembre 1993, giorno della notifica delle pretese.\nG. Avverso questo secondo giudicato lo Stato del Canton Ticino è insorto mediante ricorso 30 gennaio 2001 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale la reiezione dell'istanza di espropriazione materiale ed in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per accertare la legittimazione attiva degli attuali proprietari del fondo, rispettivamente per chiamare in causa il comune di Intragna. In via ancor più subordinata il ricorrente ha domandato di ridurre l'indennità d'esproprio materiale a fr. 32'395.- (fr. 95.- il mq x 341mq).\nLo Stato ha sostenuto innanzi tutto che in virtù dell'art. 25 PAmm il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune di Intragna siccome titolare di un interesse legittimo all'esito del procedimento.\nIn tema di legittimazione attiva l'insorgente ha invece criticato il primo giudice per non aver esperito accertamenti sufficienti ed aver seguito un ragionamento applicabile solo in materia di espropriazione formale, giungendo così a conclusioni errate."}