Il 3 agosto 1999 l'espropriato ha contestato di rimando il progetto e postulato una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 800.-/mq per il terreno avulso. All'udienza di conciliazione tenutasi il 1° dicembre 1999 __________ __________ ha abbandonato la propria opposizione all'opera, prospettando nel contempo al comune la cessione gratuita della superficie espropriata a condizione di poter conservare gli indici e di essere esonerato dal pagamento dei contributi di miglioria. Nell'impossibilità di accettare quest'ultima clausola per ragioni di parità di trattamento, l'espropriante ha fatto decadere tale proposta transattiva.