{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-14_2001-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17149&nX40_KEY=4931736&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b3b865161aec7d231e762d9b6bf6c83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:51:55", "Checksum": "e0885ffe063baa5e9ce43dd6ab7baff2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.3. Il Tribunale di espropriazione ha faticato a rinvenire contrattazioni realizzate nei mesi precedenti il dies aestimandi concernenti fondi R5 di __________. Le ricerche presso i pubblici registri hanno tuttavia permesso di appurare che nell'agosto del 2000 il proprietario del mapp. 661 sul quale sorge uno stabile d'appartamenti occupato al PT dalla COOP ha acquistato il terreno contermine (part. 662 di 2512 mq) al prezzo di fr. 645.- il mq. Trattasi di un fondo posto all'angolo tra via __________ e via __________, ben sagomato e di dimensioni tali da consentire lo sfruttamento integrale delle possibilità edificatorie concesse dalle NAPR (art. 52: h massima del fabbricato 16 m, i.s. 0.8, i.o. 30%, con bonus dello 0.2, rispettivamente del 20%, per la realizzazione di vani commerciali al PT).\nContrariamente a quanto sostiene il comune, non v'è motivo per ignorare questa transazione ai fini della determinazione del valore venale delle particelle espropriate. Vuoi perché ha per oggetto un fondo che può essere immediatamente comparato - per morfologia e disciplina edilizia - alla proprietà __________, vuoi perché gli insegnamenti della giurisprudenza in materia di corretta applicazione del metodo statistico-comparativo non impediscono di far capo a singole transazioni per trarre deduzioni circa il livello di mercato di particolari fondi (DTF 122 I 174 consid. 3a); basta che l'operazione venga analizzata con cura e si giunga alla conclusione che non è stata influenzata da circostanze particolari (vendita tra parenti o comunque di compiacenza, vendita chiaramente speculativa, ecc.). Orbene, sotto questo specifico aspetto, nulla lascia supporre che l'affare sia stato condizionato da elementi estranei ad una normale compravendita immobiliare. Ha ragione il ricorrente quando annota che il mapp. __________ è stato comperato dal proprietario del fondo contermine al fine di ingrandire la COOP e dotarla di 27 nuovi posteggi esterni (cfr. doc. B e C). Ha sicuramente ragione anche quando lascia intendere che l'acquirente aveva bisogno proprio di quel fondo per realizzare un progetto mirato e di certo non ha lesinato sforzi per soddisfare le esigenze di un cliente prezioso come la nota società cooperativa. Questo non significa però ancora che egli abbia agito con intenti speculativi pagando un prezzo smaccatamente esagerato suscettibile di compromettere la redditività dell'operazione, criterio, quest'ultimo, che informa più di qualsiasi altro l'acquisto di aree destinate all'edificazione intensiva. Tanto più che previo frazionamento il mapp. __________ non fornirà solo la superficie di ca. 1000 mq necessaria per realizzare l'ampliamento dello stabile che sorge sulla contigua part. __________, ma verrà sfruttato autonomamente a fini edilizi insediando sulla porzione restante una nuova palazzina di 20 appartamenti.\nSulla scorta degli elementi a disposizione e tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare susseguente alla crisi del 1990, il Tribunale cantonale amministrativo ritiene che alla fine del 2000 i terreni siti nella zona R5 di __________ potevano avere un valore commerciale attorno ai 600.- fr. il mq. Ammontare, questo, che trova confortante riscontro - fatte con prudenza le debite proporzioni - nel valore di fr. 500.- il mq reperito sulla media del quadriennio 1997-2000 per i sedimi inclusi nella zona R3 (vedi sentenza impugnata, p. 4).\n2.4. L'importo indicativo di cui sopra va ora corretto ed adeguato in funzione delle specificità giuridiche e fattuali della proprietà espropriata, in modo da giungere al suo effettivo valore venale. E questo con estrema cautela, poiché le peculiarità dei fondi destinati all'edificazione intensiva concorrono relativamente alla formazione del loro prezzo, condizionato piuttosto dall'incidenza che il prezzo stesso può avere sul costo globale di costruzione, e per finire, sulla resa del capitale investito.\nIncluso in zona R5, il possedimento composto dai mapp. __________, __________ e __________ fruisce nel suo complesso di possibilità edificatorie e utilizzazioni senz'altro valide (cfr. art. 52 NAPR di Caslano). Siffatta caratteristica, unita alle dimensioni ragguardevoli (in totale 2689 mq) ed a una posizione tutto sommato interessante, lo rende sicuramente appetibile per il mercato immobiliare senza tuttavia permettergli di raggiungere il livello di pregio decantato dal proprietario.\nAd ogni buon conto, virtù e difetti della proprietà __________ tendono con ogni evidenza a compensarsi, di modo che alla stessa può essere senz'altro attribuito il valore venale di fr. 580.- il mq stimato dal primo giudice. Il fatto che l'espropriato abbia notificato pretese di 800.- fr. il mq non è decisivo, giacché per legge il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti nel fissare l'importo dell'indennità (art. 49 Lespr). Lo stesso dicasi per gli indennizzi di gran lunga inferiori che il comune di __________ ha pagato ad altri espropriati, atteso che le cifre convenute nell'ambito di accordi bonali non possono notoriamente influire in modo determinante sulla quantificazione dell'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess/Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51). Altrettanto irrilevante si avverano d'altronde le stime fiscali delle particelle dedotte in esproprio, trattandosi di elementi estranei alla formazione del prezzo in seno ad una normale e libera contrattazione e che dunque non possono nemmeno interferire nella fissazione dell'indennità espropriativa (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 53 ad art. 19 LFespr)."}