{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-14_2001-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17149&nX40_KEY=4931736&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b3b865161aec7d231e762d9b6bf6c83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:51:55", "Checksum": "e0885ffe063baa5e9ce43dd6ab7baff2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.2001 50.2001.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-77) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di due scorpori di complessivi 91 mq dei mapp. __________ e __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________; |\nviste le risposte:\n- 12 febbraio 2001 del Tribunale di espropriazione;\n- 12 febbraio 2001 dell'espropriato __________ __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ __________ è proprietario dei contigui mapp. __________, __________ e __________ di\n__________ così censiti a RF:\nmapp. __________\nprato mq 1701\nmapp. __________\nA) abitazione mq 100\nb) terreno mq 666\nmq 766\nmapp. __________\nstrada mq 222\nLa proprietà è attualmente inclusa in zona R5 del PR di __________ e si trova sulla destra di via __________ circolando in direzione dell'intersezione con via __________. Il mapp. __________, pianeggiante, di forma rettangolare e di natura ancora prativa, si affaccia direttamente su via __________. Lungo il suo confine N-E corre il mapp. __________, una strada a fondo cieco gravata da servitù di passo carrabile che dipartendosi da via __________ funge da accesso alla casa di abitazione eretta sulla retrostante part. __________.\nB. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi all'allargamento di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti durante il mese di agosto del 1999 - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 75 mq del mapp. __________ e 16 mq del mapp. __________, per i quali ha offerto un'indennità di fr. 300.- il mq, rispettivamente di fr. 30.- il mq.\nIl 3 agosto 1999 l'espropriato ha contestato di rimando il progetto e postulato una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 800.-/mq per il terreno avulso.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 1° dicembre 1999 __________ __________ ha abbandonato la propria opposizione all'opera, prospettando nel contempo al comune la cessione gratuita della superficie espropriata a condizione di poter conservare gli indici e di essere esonerato dal pagamento dei contributi di miglioria. Nell'impossibilità di accettare quest'ultima clausola per ragioni di parità di trattamento, l'espropriante ha fatto decadere tale proposta transattiva.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 6 dicembre 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr. 580.- il mq per entrambi gli scorpori.\nIn esito alle usuali indagini a RF il primo giudice ha constatato innanzi tutto che negli anni 1997-2000 a __________ è stato compravenduto un solo fondo con caratteristiche pianificatorie (R5) identiche ai terreni espropriati: il mapp. __________ di mq 2512 posto all'angolo tra via __________ e via __________, per il quale è stato pagato nell'agosto del 2000 un prezzo di fr. 645.- il mq. Ritenuto attendibile tale negozio, ha quindi stimato in fr. 580.- il mq il valore venale della part. __________ considerate alcune sue peculiarità negative, segnatamente la posizione ed il carico di immissioni moleste.\nIl Tribunale di espropriazione ha infine assegnato identico valore alla superficie prelevata dalla strada al mapp. __________, trattandosi di un accesso privato i cui indici potrebbero essere sfruttati per l'edificazione della proprietà.\nD. Mediante ricorso 22 gennaio 2001 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità accordata all'espropriato venga ridotta a fr. 300.- il mq per il terreno prelevato dal mapp. __________ e a fr. 30.- il mq per la superficie scorporata dal mapp. __________.\nIn sostanza, il ricorrente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo per aver preso in considerazione la compravendita della part. __________ ai fini dell'estimo. Quella transazione si inserirebbe infatti nel quadro di un'operazione a carattere speculativo legata all'ampliamento del centro commerciale COOP e non potrebbe servire quindi come punto di riferimento per la fissazione dell'indennizzo espropriativo. Secondo l'insorgente, stante il particolare momento congiunturale il valore dei fondi R5 dedotti in esproprio non può essere superiore a quello dei numerosi terreni R2 e R3 negoziati a __________ negli ultimi anni e d'altronde diversi espropriati hanno accettato i 300.- fr. il mq proposti inizialmente dal comune, segno che l'offerta era adeguata e pari al prezzo di mercato.\nL'ente espropriante ha sottolineato per finire che il valore del mapp. __________ è condizionato dalla sua superficie, troppo esigua per ospitare uno stabile da zona R5, e quello del mapp. __________ dalla sua funzione di strada, che non permette di considerarlo alla stregua di terreno edificabile.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto __________ __________, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.\nConsiderato, in diritto"}