Per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo 1. della decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-95) del Tribunale di espropriazione è annullato e riformato come segue: 1. Per l'espropriazione formale di ca. 144 mq del mapp. n. __________, il comune di __________ corrisponderà al proprietario un'indennità di fr. 250.-- il mq. 2. La tassa di giudizio di fr. 500.-- è posta a carico del comune di __________ nella misura di fr. 250.-- e per il resto a carico dell'espropriato. 3. L'espropriato verserà al comune ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.