{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-13_2001-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17171&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7546bb6a35d5bf871a81c8ab207da26b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:48:32", "Checksum": "36821a80a899f5256941137c1f1ce7b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate negli anni precedenti il dies aestimandi concernenti fondi inclusi in zona AR-IN di __________. Per stabilire il valore venale del mapp. __________, la prima istanza ha quindi fatto capo al valore da lei stessa attribuito alla part. __________, un fondo che, pur appartenendo alla zona residenziale R2, è edificato da tempo con stabili in gran parte sfruttati a fini industriali. Un simile approccio estimativo non può essere condiviso. Non solo perché è oggettivamente impossibile procedere a paragoni affidabili tra due proprietà inserite in zone di utilizzazione così diverse, ma soprattutto perché la part. __________ costituisce con ogni evidenza un caso del tutto particolare, nella misura in cui gran parte delle costruzioni esistenti sono oggetto di uno sfruttamento incompatibile con la destinazione abitativa prevista dal PR in essere. Questa peculiarità, dovuta ad un'edificazione del sedime risalente al 1972 e conforme alle norme dell'epoca, fa sì che la proprietà dovesse essere valutata in funzione della sua effettiva destinazione, senza tenere conto della collocazione pianificatoria attribuitale dal PR comunale del 1987; posto che quest'ultimo garantisce il mantenimento dell'attività produttiva esistente e che siffatto sfruttamento massimizza il profitto ricavabile dalle proprietarie in caso di vendita dell'intero fondo compresi gli immobili, di principio il mapp. __________ andava dunque stimato alla stregua di un fondo industriale e non residenziale (cfr. STA 20.09.2001 in re comune di __________ /__________). Ne segue che la part. __________ non poteva affatto servire come punto di riferimento per l'estimo dei terreni industriali collocati nelle vicinanze, dovendo essa stessa esser valutata sulla base delle quotazioni assegnate alla zona industriale, previa corretta applicazione dei criteri di stima invalsi in materia espropriativa.\nPer verificare il valore commerciale della part. __________, oggetto del presente giudizio, il Tribunale di espropriazione ha comunque cercato altri dati, estendendo le proprie ricerche alle transazioni realizzate nei comprensori di __________ /__________ e apprendendo che in quei comuni il prezzo medio pagato nel 2000 per l'acquisto di fondi inedificati inclusi in zona industriale si aggirava attorno ai 290.-- fr. il mq. Questa cifra non può essere però ripresa senza opportuni adattamenti, poiché - come annota a giusto titolo il ricorrente - le zone industriali di __________ e __________ sono più attrattive e pregiate di quella di __________, comune che esercita una maggiore pressione fiscale sui propri contribuenti (moltiplicatore del 90%, rispetto al 60% di __________ e al 65% __________) e non beneficia di collegamenti diretti con la rete ferroviaria e autostradale. Certo, la vicinanza con l'Italia ed il bacino di lavoratori frontalieri è un fattore da apprezzare, ma ben altre sono le peculiarità - secondo la miglior dottrina d'estimo (cfr. Hägi, Die Bewertung von Liegenschaften, p. 39) - che influiscono sul prezzo di vendita di un terreno industriale: prima fra tutte la possibilità di accedere facilmente alle principali vie di comunicazione. Sotto questo aspetto, le zone industriali di __________ e __________, poste a ridosso dello svincolo autostradale e del principale asse ferroviario del cantone, godono di un vantaggio innegabile. Sulla scorta di questi elementi e tenuto conto del fatto che nei tre comuni i parametri edificatori vigenti nelle zone industriali non presentano grosse differenze, il Tribunale cantonale amministrativo ritiene che alla fine del 2000 i terreni AR-IN di __________ potevano avere un valore commerciale di circa 250.-- il mq.\n2.4. L'importo indicativo di cui sopra va ora corretto ed adeguato in funzione delle specificità giuridiche e fattuali della proprietà espropriata, in modo da giungere al suo effettivo valore venale. Pianeggiante, di forma regolare e dotato di una superficie sufficiente nell'ottica di uno sfruttamento a fini artigianali/industriali, il mapp. __________ non presenta caratteristiche particolari degne di rilievo. Virtù e difetti della proprietà tendono con ogni evidenza a compensarsi fino a farla rientrare nei limiti del valore medio di zona.\nL'indennità espropriativa viene quindi fissata in fr. 250.-- il mq.\n3. Ferme queste premesse il ricorso è parzialmente accolto, con la conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso dianzi esposto.\nLa regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede tornano applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di __________ __________). La tassa di giustizia viene dunque ripartita tra le parti in funzione della reciproca soccombenza. Al comune ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito del gravame.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\nDi conseguenza il dispositivo 1. della decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-95) del Tribunale di espropriazione è annullato e riformato come segue:\n1. Per l'espropriazione formale di ca. 144 mq del mapp. n. __________, il comune di __________ corrisponderà al proprietario un'indennità di fr. 250.-- il mq.\n2. La tassa di giudizio di fr. 500.-- è posta a carico del comune di __________ nella misura di fr. 250.-- e per il resto a carico dell'espropriato.\n3. L'espropriato verserà al comune ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.\n|\n4. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente La segretaria"}