{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-13_2001-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17171&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7546bb6a35d5bf871a81c8ab207da26b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:48:32", "Checksum": "36821a80a899f5256941137c1f1ce7b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nTamara Merlo, vicecancelliera |\nstatuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 6 dicembre 2000 (n.34/99-95) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di Caslano per acquisire la proprietà di 144 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________; |\nviste le risposte:\n- 12 febbraio 2001 del Tribunale di espropriazione;\n- 7 marzo 2001 dell'espropriato __________ __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ __________ è proprietario del mapp. __________ di __________ di complessivi 8'058 mq, il quale è censito a RF quale prato e beneficia di un diritto di divieto di costruzioni - parziale - a carico della confinante part. n. __________ (su cui sorge la fabbrica di __________ \"). Il fondo è attualmente incluso in zona artigianale/industriale (AR-IN) del PR di __________ e si trova sulla sinistra di via __________ circolando in direzione dell'intersezione con via __________, sulla quale si affaccia verso E. Di forma regolare e pianeggiante, il fondo non è edificato e possiede un indice di edificabilità di 4.00 mc/mq e un indice di occupazione del 40%.\nB. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi all'allargamento di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti durante il mese di agosto del 1999 - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 144 mq del mapp. __________ per i quali ha offerto un'indennità di fr. 200.-- al mq.\nNei termini di pubblicazione degli atti il proprietario non ha notificato alcuna pretesa. A seguito dell'espresso invito da parte del Tribunale di espropriazione, __________ __________ ha formulato una pretesa di indennizzo di fr. 400.-- il mq e ha chiesto l'aumento dell'indice di sfruttamento in proporzione all'area espropriata.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 20 gennaio 2000 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In particolare, l'espropriato ha declinato l'invito a cedere gratuitamente la superficie esproprianda in cambio del mantenimento degli indici di edificabilità a favore della superficie residua (cfr. art. 38 LE).\nIl 27 gennaio 2000 il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo concernente l'allargamento di via __________.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 6 dicembre 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriato, riconoscendogli fr. 300.-- per ogni mq di terreno sottratto e respingendo la richiesta di mantenimento degli indici di edificabilità.\nIn esito alle usuali indagini a RF, il primo giudice ha constatato innanzi tutto che negli ultimi anni a __________ erano stati compravenduti diversi fondi collocati in zone residenziali del comprensorio comunale (in particolare R2 e R3), ma non era stato trattato nessun terreno posto in zona AR-IN. Nell'impossibilità di far capo al metodo statistico-comparativo ha quindi applicato il metodo del calcolo a ritroso, giungendo ad un risultato di fr. 126.55 il mq riferito direttamente al valore venale del mapp. __________, che ha poi scartato siccome inverosimile. Il Tribunale di espropriazione ha indi deciso di prendere in considerazione la quotazione di fr. 413.-- il mq attribuita al mapp. __________, una proprietà anch'essa oggetto di esproprio parziale che, pur trovandosi in zona R2 di via __________, è occupata da stabili con contenuti misti di tipo abitativo/artigianale/industriale. Dedotto in via di apprezzamento il 25% per tenere conto della destinazione residenziale non ammessa in zona AR/IN, ha infine assegnato al fondo espropriato un valore commerciale di fr. 300.-- il mq, annotando che tale cifra corrispondeva in sostanza al prezzo pagato nel 2000 per alcuni terreni industriali siti a __________ e a __________.\nQuanto alla richiesta del mantenimento degli indici di costruzione della superficie esproprianda a favore di quella residua, il Tribunale di espropriazione ha osservato che, avendo il proprietario espressamente rifiutato di cedere gratuitamente l'area vincolata, non era perciò data la condizione per l'applicazione dell'art. 38 cpv. 2 lett. c LE, che a tale ipotesi si riferisce.\nD. Mediante ricorso 22 gennaio 2001 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità accordata all'espropriato venga ridotta a fr. 200.-- il mq.\nIl ricorrente ha negato che il mapp. __________ potesse servire quale valido punto di riferimento per la fissazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di un fondo appartenente ad una zona di utilizzazione diversa (R2) e notoriamente più pregiata rispetto a quella industriale. La riduzione del 25% operata sul valore di quella proprietà, inoltre, sarebbe artificiosa.\nA mente dell'insorgente, più sensato e corretto si palesa per contro il raffronto con i prezzi soluti nel 2000 per terreni industriali siti nei comprensori di __________ e __________. La cifra di ca. 290.-- fr./mq risultante da quelle transazioni andrebbe tuttavia corretta verso il basso, poiché riferita a fondi che, contrariamente a quelli di __________, sono posti in comuni più interessanti dal profilo fiscale e collegati in modo ottimale alla rete ferroviaria e autostradale."}