| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del | | | || | | contro | | | | | la decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-101) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di uno scorporo di complessivi 8 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________; | preso atto che il 9 ottobre 2001 il patrocinatore del comune di __________ ha comunicato di ritirare il ricorso; rilevato che i resistenti si sono avvalsi del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Il comune di __________ rifonderà a __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario