{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-10_2001-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17146&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb5fe0f1cbffb7fc5ac1331e9391e5eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:48:25", "Checksum": "84b76faaa6617d869829048b2ebb1d4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 50.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nTamara Merlo, vicecancelliera |\nstatuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 6 dicembre 2000 (n. 34/99-92) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di 221 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________; |\nviste le risposte:\n- 12 febbraio 2001 del Tribunale di espropriazione;\n- 19 febbraio 2001 della __________ __________ in rappresentanza dei comproprietari della PPP mapp. __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il mappale n. __________ di __________, di complessivi 6'550 mq, risulta così censito a RF:\nA) capannone industriale mq 1'220\nB) capannone industriale mq 1'225\nC) deposito mq 23\nD) deposito mq 23\ne) piazzale mq 3'293\nf) prato mq 766\nIl fondo è attualmente incluso in zona artigianale/industriale (AR-IN) del PR di __________ e si trova sulla destra di via __________ circolando in direzione dell'intersezione con via __________, sulla quale si affaccia verso S. Di forma regolare e pianeggiante, il fondo è edificato con due capannoni e due depositi.\nB. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi all'allargamento di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti durante il mese di agosto del 1999 - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 221 mq del mapp. __________ per i quali ha offerto un'indennità di fr. 200.-- al mq.\nIl 1° settembre 1999 i comproprietari espropriati hanno chiesto che nella valutazione dell'indennità si tenesse conto del fatto che la superficie esproprianda era già da tempo occupata dal sedime stradale, e che la relativa pavimentazione era stata pagata dai comproprietari. Hanno inoltre chiesto il ripristino delle opere di cinta, senza peraltro opporsi né al progetto, né all'espropriazione.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 1° dicembre 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Gli espropriati hanno accettato l'indennità offerta per l'eliminazione delle piante (fr. 8'075.--).\nIl 10 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti l'allargamento di via __________.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 6 dicembre 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta agli espropriati, riconoscendo loro fr. 300.-- per ogni mq di terreno sottratto.\nIn esito alle usuali indagini a RF, il primo giudice ha constatato innanzi tutto che negli ultimi anni a __________ erano stati compravenduti diversi fondi collocati in zone residenziali del comprensorio comunale (in particolare R2 e R3), ma non era stato trattato alcun terreno posto in zona AR-IN. Nell'impossibilità di far capo al metodo statistico-comparativo ha quindi applicato il metodo del calcolo a ritroso, giungendo ad un risultato di fr. 126.55 il mq riferito direttamente al valore venale del mapp. __________, che ha poi scartato siccome inverosimile. Il Tribunale di espropriazione ha indi deciso di prendere in considerazione la quotazione di fr. 413.-- il mq attribuita al mapp. __________, una proprietà anch'essa oggetto di esproprio parziale che, pur trovandosi in zona R2 di via __________, è occupata da stabili con contenuti misti di tipo abitativo/artigianale/industriale. Dedotto in via di apprezzamento il 25% per tenere conto della destinazione residenziale non ammessa in zona AR/IN, ha infine assegnato al fondo espropriato un valore commerciale di fr. 300.-- il mq, annotando che tale cifra corrispondeva in sostanza al prezzo pagato nel 2000 per alcuni terreni industriali siti a __________ e a __________.\nHa infine confermato il risarcimento di fr. 8'075.-- per la soppressione di alcune piante, data l'intervenuta accettazione, da parte dei comproprietari, dell'indennità offerta dal comune.\nD. Mediante ricorso 22 gennaio 2001 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità accordata agli espropriati venga ridotta a fr. 200.-- il mq.\nIl ricorrente ha negato che il mapp. __________ potesse servire quale valido punto di riferimento per la fissazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di un fondo appartenente ad una zona di utilizzazione diversa (R2) e notoriamente più pregiata rispetto a quella industriale. La riduzione del 25% operata sul valore di quella proprietà, inoltre, sarebbe artificiosa.\nA mente dell'insorgente, più sensato e corretto si palesa per contro il raffronto con i prezzi soluti nel 2000 per terreni industriali siti nei comprensori di __________ e __________. La cifra di ca. 290.-- fr./mq risultante da quelle transazioni andrebbe tuttavia corretta verso il basso, poiché riferita a fondi che, contrariamente a quelli di __________, sono posti in comuni più interessanti dal profilo fiscale e collegati in modo ottimale alla rete ferroviaria e autostradale.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Ad identica conclusione sono pervenuti i comproprietari della PPP mapp. __________, i quali hanno avversato le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.\nConsiderato, in diritto"}