Di conseguenza il dispositivo 1.1. della decisione 31 marzo/6 aprile 2000 (no. 14/98-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è riformato come segue: 1.1. fr. 42'294.80 al comune di __________ quale proprietario del fondo base. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato. | 3. Intimazione a: | | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario