Il risarcimento fissato dall'istanza inferiore in funzione del danno soggettivo patito dagli espropriati si era avverato infatti nettamente inferiore al danno oggettivo subito dal proprietario e dal superficiario in conseguenza dell'esproprio parziale che li aveva colpiti. In quell'occasione il Tribunale cantonale amministrativo aveva annotato che "…applicando la teoria del risarcimento in base al valore oggettivo il comune di Breganzona avrebbe dovuto versare agli espropriati un'indennità in capitale di fr. 121'730.- (fr. 730.-/mq x 329 mq). Dal momento che questa cifra risulta di gran lunga superiore al danno soggettivo calcolato dal primo giudice in complessivi fr.