{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-6_2001-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17134&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "980a106756557c4a8a8f518174594db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:55:27", "Checksum": "686035b00e5f2f75904d11e93e8321f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib 517 e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione si calcola sia secondo il valore che il diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente, sia secondo l'interesse speciale dell'espropriato a conservare tale diritto, fermo restando che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se così facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41). In altre parole, l'indennità dovuta viene determinata in base al valore venale (oggettivo) del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito dall'espropriato se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2298).\nIn casu il Tribunale di espropriazione non si è chiesto quale delle due soluzioni fosse più conveniente per il proprietario ed il superficiario. Richiamata la giurisprudenza federale (DTF 112 Ib 514) ed una propria sentenza del 1991, confermata da questo Tribunale (STA 21.12.1992 in re comune di __________), il primo giudice ha applicato direttamente il metodo di stima secondo il reddito, giungendo ad un risultato inammissibile ove solo si consideri che l'espropriante sarebbe tenuto a solvere un'indennità complessiva - piante escluse - di fr. 12'898.40 per una striscia di terreno il cui valore venale è stato accertato in fr. 47'500.-.\nIn realtà, nel caso di __________ questo Tribunale - che è legato al divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) - aveva respinto il ricorso dell'ente espropriante e confermato di conseguenza il giudizio impugnato siccome favorevole all'insorgente. Il risarcimento fissato dall'istanza inferiore in funzione del danno soggettivo patito dagli espropriati si era avverato infatti nettamente inferiore al danno oggettivo subito dal proprietario e dal superficiario in conseguenza dell'esproprio parziale che li aveva colpiti. In quell'occasione il Tribunale cantonale amministrativo aveva annotato che \"…applicando la teoria del risarcimento in base al valore oggettivo il comune di Breganzona avrebbe dovuto versare agli espropriati un'indennità in capitale di fr. 121'730.- (fr. 730.-/mq x 329 mq). Dal momento che questa cifra risulta di gran lunga superiore al danno soggettivo calcolato dal primo giudice in complessivi fr. 104'491.15, appare evidente che la variante del risarcimento in base al valore oggettivo torna maggiormente favorevole agli espropriati e ciò a prescindere dalle modalità di ripartizione dell'indennizzo tra la proprietaria del fondo e i beneficiari del diritto di superficie che lo grava. Le ragioni di questa situazione, piuttosto atipica nell'ambito dell'esproprio di un terreno gravato da un diritto di superficie, vanno ricercate nella particolare quanto inusuale modicità del canone della servitù, che porta ad un danno soggettivo complessivamente inferiore al valore oggettivo dei diritti espropriati. Con il risarcimento del pregiudizio soggettivo il primo giudice ha riconosciuto agli espropriati un indennizzo inferiore alle loro legittime spettanze, di conseguenza il ricorso - che postula un ulteriore ridimensionamento delle indennità espropriative - non merita tutela…\"\nNell'evenienza concreta valgono mutatis mutandis le stesse considerazioni, con la differenza che questo Tribunale può riformare la querelata decisione essendo il proprietario del fondo a ricorrere per ottenere un indennizzo maggiore. In aggiunta a quanto testé riportato mette d'altronde conto di osservare che la soluzione abbracciata dal Tribunale federale nel caso di Grindelwald pubblicato in DTF 112 Ib 514, relativo all'esproprio totale di un fondo gravato da un diritto di superficie della durata di 100 anni, era stata condizionata con ogni evidenza dal cospicuo ammontare del canone (fr. 99'000.-, rispettivamente 80'000.- per il primo anno e mezzo e 90'000.- per i 5 susseguenti) che il superficiario si era impegnato a pagare per disporre di un'area edificabile ampia soli 1016 mq. Il caso di specie concerne invece l'espropriazione parziale (95 mq) di un terreno già edificato di 1801 mq gravato da un diritto di superficie di 50 anni al massimo per il quale la CV versa un canone annuo di fr. 5'000.- adeguato ogni 5 all'indice del costo della vita. Ma ciò che più conta è che contestualmente al diritto di superficie il comune di __________ ha concesso alla CV anche un diritto di compera trentennale a carattere obbligatorio in virtù del quale l'associazione ha facoltà di acquistare il terreno al prezzo venale del momento (cfr. istromento no. 1066 rogato il 19 dicembre 1985 dal notaio avv. Bolzani). A seguito dell'espropriazione il proprietario del mapp. __________ perde dunque 95 mq di terreno che gli sarebbero stati restituiti nel 2034 (con il resto del fondo e le costruzioni esistenti) o che avrebbe potuto addirittura alienare prima a prezzo pieno. Ne segue che l'indennità di fr. 7'693.20 assegnatagli dal Tribunale di espropriazione non copre che in minima parte il danno provocato dall'esproprio e questo a causa del reddito modesto prodotto dal diritto di superficie rispetto al valore intrinseco del terreno gravato. Il risarcimento va quindi fissato in base al valore oggettivo del diritto espropriato."}