{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-6_2001-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17134&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "980a106756557c4a8a8f518174594db4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:55:27", "Checksum": "686035b00e5f2f75904d11e93e8321f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 50.2000.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 17 maggio 2000 del\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 31 marzo/6 aprile 2000 (no. 14/98-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di 95 mq del mapp. __________ RF di __________ in vista della realizzazione delle opere di ricostruzione del ponte sul fiume __________; |\nviste le risposte:\n- 25 maggio 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 16 giugno 2000 dello Stato del Canton Ticino;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il comune di __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 1801 mq così censito a RF:\nA) fabbricato mq 469\nB) autorimessa mq 258\nC) rampa mq 101\nd) strada mq 141\ne) giardino mq 832\nIl terreno costeggia via __________ ed ospita la sede della __________ __________ di __________, ente al quale è stato concesso un diritto di superficie per sé stante e permanente della durata di 50 anni (dal 1.1.1985 al 31.12.2034) regolarmente intavolato a RF (foglio 1380).\nNel 1980 la proprietà è stata gravata da un vincolo AP/EP in vista della costruzione di case sociali e per anziani. Una successiva variante di PR entrata in vigore il 3 maggio 1983 l'ha tuttavia collocata zona EP (edifici privati di interesse pubblico) al fine di accogliere la centrale della __________, odierna destinazione del fondo. Al momento del rilascio del permesso di costruzione, il mappale è stato considerato dal profilo dei parametri edilizi come appartenente alla vicina zona R7.\nB. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla ricostruzione del ponte sul __________, lo Stato del Canton Ticino - mediante avviso personale 30 marzo 1998 e pubblicazione degli atti - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 95 mq ca. della part. __________ posti lungo via __________, di cui il Cantone ha sollecitato la cessione gratuita impegnandosi nondimeno a spostare a sue spese le tubazioni sottostanti.\nIl 19 maggio 1988 il proprietario ha notificato una pretesa d'indennizzo pari al 50% del valore commerciale del terreno avulso e unitamente alla __________ ha chiesto la ricostruzione del muretto di confine, lo spostamento delle piante di alto fusto, nonché il ripristino della siepe e del prato lungo il nuovo confine.\nAll'udienza di conciliazione del 14 luglio seguente lo Stato ha garantito l'esecuzione delle opere di ripristino, ottenendo l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° settembre 1998.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 31 marzo 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo fr. 5'205.20 al comune di __________ quale proprietario del fondo base e fr. 7'693.20, oltre a fr. 18'629.- per la soppressione di alcune piante, alla __________ quale titolare del diritto di superficie.\nIl primo giudice ha ritenuto in sostanza di dover risarcire il danno soggettivo venutosi a creare in conseguenza dell'esproprio. Per l'ente beneficiario della servitù il pregiudizio è stato determinato capitalizzando la differenza tra il canone attualmente pagato e quello teoricamente dovuto in funzione della superficie disponibile dopo l'espropriazione, tenuto conto di un tasso del 5.5%, di una durata residua del diritto di superficie di 34 anni e di un fattore di correzione giustificato dal pagamento anticipato della mercede in due rate semestrali. Per il comune proprietario del terreno il danno è stato invece individuato nel valore scontato del fondo libero da servitù al momento della scadenza del diritto reale limitato.\nAvvedutosi di un errore di copiatura, con decisione del 6 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione ha poi invertito l'importo spettante alle parti.\nD. Mediante ricorso 17 maggio 2000 il comune di __________ ha impugnato il dispositivo 1.1. delle predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio parziale del mapp. __________ venga definita in fr. 42'294.80.\nEvocati i fatti, il ricorrente ha preteso in sostanza un risarcimento corrispondente a poco meno della metà del valore commerciale del fondo (500.- fr. il mq), dedotta l'indennità riconosciuta al superficiario.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm)."}