che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; la comparsa scritta che il CO 1 ha inoltrato il 19 aprile 2000 al Tribunale di espropriazione va infatti considerata atto di ricorso a tutti gli effetti ancorché introdotta innanzi ad un'autorità incompetente (art. 4 cpv. 2 PAmm); che entrambi i gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere vagliati sulla scorta degli atti, integrati dal testo degli accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv.