"; che preso atto di tale intesa, debitamente sottoscritta dai rappresentanti delle parti ed approvata dal Consiglio di Stato, con decreto 5 dicembre 2002 il giudice delegato l'ha formalmente ratificata e nel contempo ha disposto la sospensione delle procedure pendenti sino al 31 dicembre 2004; che così richiesto, il 28 gennaio 2005 il patrocinatore del CO 1 ha confermato che l'espropropriato e l'attuale proprietaria del fondo non si sono avvalsi del diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa; considerato, in diritto