a) e b) che precedono. 8. Con la firma della presente convenzione, le parti sospendono sin al 31 dicembre 2004 i rispettivi ricorsi pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo: in assenza di esercizio di diritto di risoluzione di cui alla cifra 7.1 che precede detti ricorsi decadranno automaticamente con effetto al 1. gennaio 2005 con l'assunzione di eventuali spese e tasse e versamento di complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza all'espropriata. 9. La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo. 10.