In caso di esercizio di tale diritto le parti si impegnano reciprocamente alla restituzione dei fondi permutati senza computo di interessi e/o spese di qualsiasi natura e accettano già sin d'ora la presente quale: a) titolo e istanza per la conseguente reiscrizione delle attuali proprietà a Registro fondiario; b) titolo e istanza per la riattivazione e/o riassunzione della procedura di espropriazione attualmente pendenti al Tribunale cantonale amministrativo per effetto del ricorso delle parti contro la sentenza del 30 aprile 2000; c) diritto della parte più diligente di inoltrare le richieste di cui alle lett. a) e b) che precedono.