La liquidazione di eventuali pretese di retrocessione di terzi sul fondo ceduto dallo Stato viene assunta dalla parte espropriata o dai suoi successori in diritto. 7.1. Diritto di risoluzione Alla parte espropriata è riconosciuto un diritto di risoluzione della presente convenzione da esercitare al più tardi entro il 31 dicembre 2004 tramite dichiarazione scritta. In caso di esercizio di tale diritto le parti si impegnano reciprocamente alla restituzione dei fondi permutati senza computo di interessi e/o spese di qualsiasi natura e accettano già sin d'ora la presente quale: a) titolo e istanza per la conseguente reiscrizione delle attuali proprietà a Registro fondiario;