I fondi e i diritti vengono ceduti garantiti liberi da diritti reali limitati e da diritti personali. 4. Lo Stato resta incaricato di far allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni a Registro fondiario. Le spese della presente, dei relativi piani e ogni altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dallo Stato, ad eccezione dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari che resta a carico della parte espropriata a norma di legge e dei costi di cancellazione dal Registro fondiario dei diritti reali limitati o dei diritti personali sul fondo da essa ceduto (cifra 1).