il mq; che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione di entrambi i gravami e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni, mentre le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che non occorre illustrare; che nel corso di un'udienza tenutasi il 10 settembre 2001 il giudice delegato ha prospettato alle parti il rinvio della causa al Tribunale di espropriazione, invitandole a riprendere in considerazione l'operazione di permuta discussa a suo tempo; che dopo articolate negoziazioni, lo Stato del Canton Ticino e il CO 1 sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 25 ottobre 2002: