che entrambi i contendenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo; che con gravame 6 luglio 2000 il CO 1 ha postulato l'assegnazione di un indennizzo di fr. 520.- il mq per tutto lo scorporo dedotto in esproprio, a suo parere interamente di natura edificabile; che mediante ricorso 10 maggio 2000 lo Stato ha invece criticato le cifre allocate dal Tribunale di espropriazione sottolineando che al momento determinante del 5 novembre 1991 la superficie espropriata si trovava in zona EP, per cui occorreva verificare se il fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, rispettivamente ignorare il suo successivo inserimento in zona R4 avvenuto nel 1994;