che negli anni seguenti la procedura è rimasta sospesa per dar modo alle parti di riallacciare le discussioni in vista di un componimento bonale della controversia; che dopo aver appreso del rifiuto del Consiglio parrocchiale di ratificare il compromesso nel frattempo raggiunto tra i negoziatori degli enti in causa, con sentenza 3 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr. 520.- il mq per l'area prativa e fr. 5.- il mq per la superficie di natura boschiva;