{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-5_2005-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59107&nX40_KEY=4922540&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8faa8b0416a0275c4ef775f2f352fe92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "stralcio dei ricorsi per intervenuta transazione sotto forma di permuta"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:51", "Checksum": "4305dd256f693a8f9e39239c9c84bf1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5\nRegesto:\nstralcio dei ricorsi per intervenuta transazione sotto forma di permuta\n\n\nLe spese della presente, dei relativi piani e ogni altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dallo Stato, ad eccezione dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari che resta a carico della parte espropriata a norma di legge e dei costi di cancellazione dal Registro fondiario dei diritti reali limitati o dei diritti personali sul fondo da essa ceduto (cifra 1).\n5. La parte espropriata concede inoltre allo Stato:\na) un diritto di passaggio fognatura servitù prediale \"Passaggio fo- gnatura diametro 20 cm e no. 10 pozzetti\" gravante le particelle no.\n__________ ed a favore della particella no. __________.\nb) un diritto di passaggio tubazione acque chiare servitù prediale \"Passaggio canalizzazione acque chiare diametro 35 cm. con immissione nel riale__________ e no. 4 pozzetti\".\nIl tutto come indicato nella planimetria inserto B).\n6. Lo Stato concede inoltre alla parte espropriata:\n- un diritto di allacciamento alla fognatura e alla tubazione acque chiare, di proprietà dello Stato esistenti sulla particella no.__________, allacciamento che dovrà essere tecnicamente definito di comune accordo tra le parti;\n- il diritto di chiedere la rimozione del materiale di scavo attualmente depositato sul fondo da essa ricevuto in permuta secondo la cifra 2 che precede, con preavviso di un anno per una scadenza trimestrale.\n7. Mediante la presente convenzione, le parti si dichiarano tacitate da ogni ulteriore reciproca pretesa, d'indennità o di retrocessione, dipendente dall'espropriazione richiamata in premessa. La liquidazione di eventuali pretese di retrocessione di terzi sul fondo ceduto dallo Stato viene assunta dalla parte espropriata o dai suoi successori in diritto.\n7.1. Diritto di risoluzione\nAlla parte espropriata è riconosciuto un diritto di risoluzione della presente convenzione da esercitare al più tardi entro il 31 dicembre 2004 tramite dichiarazione scritta. In caso di esercizio di tale diritto le parti si impegnano reciprocamente alla restituzione dei fondi permutati senza computo di interessi e/o spese di qualsiasi natura e accettano già sin d'ora la presente quale:\na) titolo e istanza per la conseguente reiscrizione delle attuali proprietà a Registro fondiario;\nb) titolo e istanza per la riattivazione e/o riassunzione della procedura di espropriazione attualmente pendenti al Tribunale cantonale amministrativo per effetto del ricorso delle parti contro la sentenza del 30 aprile 2000;\nc) diritto della parte più diligente di inoltrare le richieste di cui alle lett. a) e b) che precedono.\n8. Con la firma della presente convenzione, le parti sospendono sin al 31 dicembre 2004 i rispettivi ricorsi pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo: in assenza di esercizio di diritto di risoluzione di cui alla cifra 7.1 che precede detti ricorsi decadranno automaticamente con effetto al 1. gennaio 2005 con l'assunzione di eventuali spese e tasse e versamento di complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza all'espropriata.\n9. La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo.\n10. Le spese a carico dello Stato, relative alla presente sono addebitate al Dipartimento delle finanze e dell'economia.\";\nche preso atto di tale intesa, debitamente sottoscritta dai rappresentanti delle parti ed approvata dal Consiglio di Stato, con decreto 5 dicembre 2002 il giudice delegato l'ha formalmente ratificata e nel contempo ha disposto la sospensione delle procedure pendenti sino al 31 dicembre 2004;\nche così richiesto, il 28 gennaio 2005 il patrocinatore del CO 1 ha confermato che l'espropropriato e l'attuale proprietaria del fondo non si sono avvalsi del diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; la comparsa scritta che il CO 1 ha inoltrato il 19 aprile 2000 al Tribunale di espropriazione va infatti considerata atto di ricorso a tutti gli effetti ancorché introdotta innanzi ad un'autorità incompetente (art. 4 cpv. 2 PAmm);\nche entrambi i gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere vagliati sulla scorta degli atti, integrati dal testo degli accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);\nche come esposto in narrativa, pendente causa è stata siglata un'intesa ai sensi della quale lo Stato corrisponde alla controparte un'indennità espropriativa in natura in cambio del sedime che gli abbisogna dando origine ad una permuta di terreno senza conguagli in denaro tra i mapp. __________;\nche la transazione di cui trattasi, ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 1a ad art. 27 PAmm), appiana tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio parziale del mapp. __________;\nche il CO 1 ha rinunciato ad esercitare il diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa, cosicché i ricorsi ancora pendenti davanti al tribunale possono essere stralciati dai ruoli senza aggravio di spese e tasse di giustizia (art. 28 PAmm);\nche all'espropriato vanno tuttavia assegnati fr. 3'000.- di ripetibili, come convenuto dalle stesse parti in causa.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 27, 28, 31, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli in quanto divenuti privi di oggetto per intervenuta transazione.\n2.Non si prelevano spese, né tassa di giudizio."}