{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-02-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-5_2005-02-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59107&nX40_KEY=4922540&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8faa8b0416a0275c4ef775f2f352fe92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "stralcio dei ricorsi per intervenuta transazione sotto forma di permuta"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:51", "Checksum": "4305dd256f693a8f9e39239c9c84bf1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2005 50.2000.5\nRegesto:\nstralcio dei ricorsi per intervenuta transazione sotto forma di permuta\n\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 19 aprile 2000/6 luglio 2000 del CO 1PA 1\nb) 10 maggio 2002 dello Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 3 aprile 2000 (no. 17/89-138) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire ca. 512 mq del mapp. __________ di proprietà del CO 1 in vista della sistemazione dell'accesso alla scuola media di __________; |\nviste le risposte:\n- 12 luglio 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 21 agosto 2000 dello Stato del Canton Ticino;\nal ricorso sub a);\n- 30 maggio 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 3 luglio 2000 del CO 1;\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche il CO 1 è proprietario del mapp. __________, un fondo ampio 11'029 mq, di sagoma irregolare e parzialmente edificato, confinante verso S con via __________ e verso N con la part. __________ dello Stato sulla quale sorge la locale scuola media;\nche nel 1989 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato l'espropriazione formale di 512 mq della part. __________ al fine di realizzare un adeguato accesso al centro scolastico, offrendo un indennizzo di fr. 200.- il mq per la superficie del fondo censita come prato e di fr. 5.-/mq per quella considerata boschiva;\nche con memoria 3 ottobre 1989 il proprietario del mapp. __________ si è opposto all'esproprio ed in via subordinata ha notificato una pretesa di indennità di fr. 520.- il mq;\nche all'udienza di conciliazione del 25 gennaio 1990 l'espropriato ha proposto al Cantone di liquidare il contenzioso espropriativo operando una permuta tra i due fondi confinanti;\nche svanita la possibilità di addivenire ad un accordo, con decisione 5 novembre 1991 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione del CO 1 e concesso allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;\nche negli anni seguenti la procedura è rimasta sospesa per dar modo alle parti di riallacciare le discussioni in vista di un componimento bonale della controversia;\nche dopo aver appreso del rifiuto del Consiglio parrocchiale di ratificare il compromesso nel frattempo raggiunto tra i negoziatori degli enti in causa, con sentenza 3 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr. 520.- il mq per l'area prativa e fr. 5.- il mq per la superficie di natura boschiva;\nche entrambi i contendenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo;\nche con gravame 6 luglio 2000 il CO 1 ha postulato l'assegnazione di un indennizzo di fr. 520.- il mq per tutto lo scorporo dedotto in esproprio, a suo parere interamente di natura edificabile;\nche mediante ricorso 10 maggio 2000 lo Stato ha invece criticato le cifre allocate dal Tribunale di espropriazione sottolineando che al momento determinante del 5 novembre 1991 la superficie espropriata si trovava in zona EP, per cui occorreva verificare se il fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, rispettivamente ignorare il suo successivo inserimento in zona R4 avvenuto nel 1994; in esito ad una valutazione corretta della fattispecie, l'indennità dovuta all'espropriato non potrebbe in ogni modo superare i 260.- fr. il mq;\nche il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione di entrambi i gravami e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni, mentre le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che non occorre illustrare;\nche nel corso di un'udienza tenutasi il 10 settembre 2001 il giudice delegato ha prospettato alle parti il rinvio della causa al Tribunale di espropriazione, invitandole a riprendere in considerazione l'operazione di permuta discussa a suo tempo;\nche dopo articolate negoziazioni, lo Stato del Canton Ticino e il CO 1 sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 25 ottobre 2002:\n\"premesso che:\na) la parte espropriata è proprietaria di fondi e/o diritti che sono interessati dalla procedura espropriativa in oggetto e che alla stessa è stato notificato l'avviso personale di espropriazione in data 18 agosto 1989;\nb) il Tribunale di espropriazione TE in data 3 aprile 2000 ha emanato la propria decisione contro la quale, le parti, hanno interposto ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, presso il quale la procedura è tuttora pendente;\nc) le trattative intercorse hanno premesso di addivenire all'accordo che viene qui stipulato.\ne richiamato:\n- il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;\n- il regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994;\nsi pattuisce quanto segue:\n1. La parte espropriata vende allo Stato, che acquista, uno scorporo:\n- circa mq 1405 prato da staccare dalla part. no. __________\n- circa mq 171 bosco da staccare dalla part.__________\nda aggregare alla part. no.__________, come indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.\n2. Lo Stato riconosce alla parte espropriata, che accetta, le seguenti indennità espropriative in natura, uno scorporo:\n- circa mq 1415 prato da staccare dalla part. no.__________,\n- circa mq 581 bosco da staccare dalla part. no. __________,\nda aggregare alla part. no. __________, il tutto come indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.\n3. I fondi e i diritti vengono ceduti garantiti liberi da diritti reali limitati e da diritti personali.\n4. Lo Stato resta incaricato di far allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni a Registro fondiario."}